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Ordinanza — n. 18111/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and mere factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18111/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ionut Gabriel Broca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of his sentence for an association offense, arguing that the judges merely re-evaluated conversations without sufficient legal basis. The court rejected these claims as mere factual re-evaluations that did not demonstrate any violation of law or defects in the reasoning of the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies solely on a re-evaluation of facts or evidence without demonstrating a violation of law or a defect in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility association offense criminal liability factual re-evaluation rejection defect in reasoning absence court costs and fine imposition cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCRA IONUT GABRIEL nato il 16/08/1988 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, per quanto qui di interesse, riformava parzialmente la sentenza di primo grado appellata da Broca Ionut Gabriel, riducendo la pena inflittagli, in quanto ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 416, secondo comma, cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità. Le censure invocano mere rivalutazioni di certe conversazioni che richiamano, introducendo alternative ricostruzioni dei fatti prive di ogni adeguato confronto con gli ampi e approfonditi ragionamenti svolti dai giudici di merito (da pag. 2 a pag. 4 della sentenza e ancor prima nella di motivazione di primo grado così come richiamata e condivisa da quella di appello), che danno conto del preciso e convergente quadro probatorio sul cui apprezzamento si è fondato il giudizio di responsabilità, riconoscendosi tutti gli estremi del reato associativo. Dunque, si tratta di censure in alcun modo idonee a dimostrare i vizi denunciati.

3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presi ente be inenti Monisz..Loni DEPOSITATO/N CANC