Cassation court dismisses appeal claiming continuous drug trafficking due to lack of unitary intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Gilberto Fuiano's appeal inadmissible, rejecting his request to apply the rule of continuous crime to his drug trafficking convictions. Fuiano argued that the seven-month gap between judgments did not preclude a single unitary intent, but the court found his criticisms of the lower court's assessment of temporal distance and different dealers to be unsubstantiated. Consequently, the appeal was dismissed, and Fuiano was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: The court's assessment of temporal gaps and varying co-conspirators does not preclude finding a unitary intent for continuous crimes; appeals challenging such factual evaluations without new evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUIANO GILBERTO nato a NAPOLI il 31/01/1992 avverso l'ordinanza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza nell'interesse di Gilberto Fuiano, volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogategli per i reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 giudicati con sentenze irrevocabili il 29 marzo 2018 e il 2 dicembre 2016.
2. Propone ricorso per cassazione Gilberto Fuiano, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.
3. La motivazione adottata, riferendosi alle modalità di consumazione dei reati, mostra di escludere la possibilità di ravvisare l'iniziale ideazione unitaria dei reati di spaccio separatamente giudicati, sulla base di considerazioni che tengono conto della loro tipologia e concertazione con correi diversi a distanza di diversi mesi. Le doglianze mosse nel ricorso svolgono critiche che intendono tutte apprezzare diversamente gli indicatori considerati in sede di merito, introducendo rivalutazioni in ordine alla distanza temporale (seppur di ben sette mesi) e al contesto dell'indicatore delle0 diversità dei correi, per opporsi assertivamente alle pertinenti valutazioni in ordine alla non unitarietà della decisione di commettere quel tipo di detenzione e spaccio, trattandosi di rappresentazioni in un certo momento e via via di nuove manifestazioni volitive. Si tratta, dunque, di censure prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati.
4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. II Consigliere estensore Il Presiden ThRobertà Binenti Monica Bo .(Lete, DEPOSITATO IN CANCE 2