Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18107/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit in challenging the continuity of robbery crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18107/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Di Franco inadmissible, rejecting his request to apply the rule of continued crimes to separate robbery convictions. The lower court had found the acts lacked a unified project due to their distinct temporal and spatial characteristics, which the appellant argued were irrelevant. The court ruled that the appellant's arguments merely re-evaluated these indicators without demonstrating any legal defects in the original reasoning regarding the spontaneity of the criminal decisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant's arguments fail to demonstrate any legal defect in the lower court's assessment of the temporal and spatial factors required to establish the continuity of crimes.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes robbery convictions inadmissibility of appeal unified criminal project temporal and spatial factors Cassation procedure legal defect demonstration revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza nell'interesse di Antonio Di Franco, volta a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza nell'interesse di Antonio Di Franco, volta a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCO ANTONIO nato a NAPOLI il 18/09/1981 avverso l'ordinanza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza nell'interesse di Antonio Di Franco, volta a ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogategli per i reati di rapina separatamente giudicati con sentenze divenute irrevocabili il 13 luglio 2019 e il 15 maggio 2020.

2. Propone ricorso per cassazione Di Franco, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.

3. La motivazione adottata, riferendosi alle modalità di consumazione dei reati, mostra di tenere conto dei dati temporali e spaziali, che ritiene concretamente non significativi in ragione della tipologie ideative e esecutive delle specifiche condotte di rapina, risultando i fatti concretamente indicativi di decisioni estemporanee e pertanto estranee all'esistenza di un progetto iniziale unitario. Le doglianze mosse nel ricorso - e ribadite in una memoria successivamente depositata - svolgono critiche che intendono tutte apprezzare diversamente gli indicatori considerati in sede di merito, introducendo rivalutazioni in ordine alla distanza temporale e dei luoghi di consumazione, per opporsi assertivamente alle valutazioni intervenute sull'estemporaneità delle decisioni di commettere quel genere di rapine secondo stimoli e rappresentazioni del momento, alla base ogni volta di nuove manifestazioni volitive. Si tratta, dunque, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. r II Consigliere estensore Il Presidente P, erto Binenti Monica;1115ii DEP SITATO CANCE RIA