Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation regarding sentencing without specific factual comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's sentencing determination lacked sufficient motivation by failing to compare the penalty with appropriate explanations. The court rejected this claim, finding the generic complaints devoid of specific factual confrontation required to challenge the sentencing rationale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal based on a lack of motivation is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific contradiction between the sentencing determination and the reasons provided in the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIUZZO GIAMPIERO nato a TARANTO il 05/08/1964 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Taranto, confermava quella di primo grado, con la quale Mattiuzzo Giampiero era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e di euro 2.300,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, previsti dagli artt. 23 della legge n. 110 del 1975, 697 e 648 con. pen.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, vizi della motivazione, tramite generici rilievi che, riferendosi alla determinazione della pena, risultano privi di ogni confronto con le appropriate spiegazioni a tal riguardo intervenute nella sentenza (pag. 6).
3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Roberto Binenti DEPOSITATO IN CANC , 4 ERA cìggi, ____.(1.6__ l A e htn '