Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific motivation analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mario Trinni inadmissible and ordered him to pay costs and a fine. Trinni challenged the appellate court's confirmation of his six-month arrest sentence for a contravention under Article 75 of Legislative Decree 159/2011, citing only generic criticisms of the judgment's motivation. The court rejected these complaints as insufficient because they failed to provide specific arguments addressing the substantive reasons given by the lower courts to refute the allegations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaints are merely generic criticisms of the motivation without specific arguments addressing the substantive reasons given by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINNI MARIO nato a COSENZA il 10/04/1971 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella di primo grado, con la quale Mario Trinni era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in quanto ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011.
2. Propone ricorso per cassazione Mario Trinni, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, vizi concernenti la motivazione.
3. Le doglianze non hanno alcuna attitudine a rappresentare tali vizi, poiché si riducono a generiche affermazioni critiche, prive di ogni considerazione del contenuto della sentenza impugnata che dà ampiamente conto dell'esame delle censure mosse in sede di appello e delle specifiche ragioni della loro infondatezza, attraverso l'illustrazione di un percorso saldamente ancorato ai dati processuali e alla corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale.
4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Presidente DEPOSITATO IN CA o