Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and inconclusive arguments regarding sentencing under Article 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Charouni Youssef inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Youssef argued a violation of Article 133 of the Penal Code regarding sentencing, but the court found his objections generic and unconvincing. The decision rests on the principle that vague complaints lacking specific factual engagement against the court's reasoned assessment of personality and recidivism do not constitute a valid ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the complainant's objections are generic and inconclusive, failing to demonstrate a specific violation of the law regarding the sentencing considerations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAROUNI YOUSSEF nato il 15/06/1988 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava quella di primo grado, con la quale Charouni Youssef era stato condannato a seguito di giudizio abbreviato alla pena di anno uno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in 6 luglio 2020.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazione dell'art. 133 cod. pen.
3. Le doglianze non hanno alcuna attitudine a rappresentare tale violazione, poiché si oppongono, attraverso generici e inconferenti rilievi, alle precise spiegazioni nuovamente esposte nella sentenza impugnata con riferimento alla commisurazione della pena, considerando appropriatamente la personalità dell'imputato e la sua abituale commissione di condotte illecite, alla stregua di quanto desunto dal ragionato apprezzamento di chiare e convergenti emergenze.
4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente i ()Reda Binenti Monica Bo ott)( DEPOSITATO IN CAN LERIA-q