Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18102/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18102/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18102/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avezzano condannava Daniele Lucantoni alla pena ( condizionalmente sospesa di euro tremila di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso il 28 novembre 2015, con confisca di quanto in sequestro.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 129, comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18102/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della legge n. 110 del 1975, commesso il 28 novembre 2015, con confisca di quanto in sequestro.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione penale azione di risarcimento danni da sequestro confisca di valori patrimoniali danneggiamento sottrazione di cose sequestrate risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Le doglianze esposte pongono specifici rilievi certamente ammissibili, laddove rappresentano l'insufficienza della motivazione che è stata adottata a supporto del diniego della non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 129, comma 1 cod. proc. pen
A fronte di un ricorso ammissibile, va rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1 cod. proc. pen., che il reato è estinto, essendo decorso dalla sua consurrzione (il 28 novembre 2015) il termine di prescrizione di anni cinque.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCANTONI DANIELE nato a ROMA il 10/12/1976 avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avezzano condannava Daniele Lucantoni alla pena ( condizionalmente sospesa di euro tremila di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso il 28 novembre 2015, con confisca di quanto in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato a mezzo del difensore avvocato Giovanni Sorgi, iscritto nell'albo specialé della corte di cassazione. L'impugnazione va qualificata còme ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile in quanto di condanna alla sola pena dell'ammenda. Le doglianze esposte pongono specifici rilievi certamente ammissibili, laddove rappresentano l'insufficienza della motivazione che è stata adottata a supporto del diniego della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., posto che essa fa semplicemente riferimento all'esistenza di un precedente penale che in sé non costituisce un dato ostativo al riconoscimento del beneficio di cui trattasi.

A fronte di un ricorso ammissibile, va rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1 cod. proc. pen., che il reato è estinto, essendo decorso dalla sua consurrzione (il 28 novembre 2015) il termine di prescrizione di anni cinque. Non sussistendo evidenti elementi per pervenire al proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferma confisca obbligatoria disposta in sede di merito, con la conseguente distruzione di quanto sottoposto a sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, ferme restando le disposte confisca e la distruzione. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Roberto Binenti pnaLl33o DEPOSITATO IN C LLERIA