Italian Supreme Court dismisses appeal against revocation of home detention due to repeated rule violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of home detention for Maurizio Ranieri. The appellant argued for medical assistance, but the court found his complaints were generic assertions lacking factual basis regarding his repeated violations of supervision rules. Consequently, the court ruled that the home detention measure had failed its purpose and could not be continued.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the appellant's arguments are merely generic assertions that fail to substantiate the incompatibility of the measure with the convicted person's conduct or to provide specific evidence of incapacity to comply with supervision prescriptions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI MAURIZIO nato a ROMA 1113/01/1977 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a Maurizio Ranieri con provvedimento emesso in data 3 marzo 2020.
2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.
3. Il provvedimento impugnato dà ampiamente conto delle ragioni della revoca, rilevando che il comportamento del condannato è risultato incompatibile con la prosecuzione della detenzione domiciliare, in ragione delle reiterate violazioni che hanno dato alla fine prova dell'incapacità del predetto di attenersi alle prescrizioni relative alla misura, la quale pertanto non può assolvere alla sue finalità. Ai motivati apprezzamenti di merito, le censure oppongono mere asserzioni, senza confrontarsi con il giudizio complessivo che valuta le modalità della reiterazione delle violazioni, o introducendo inconferenti e aspecifici rilievi che evocano assertivamente esigenze di assistenza medica. Si tratta, dunque, di censure generiche, rivalutative e, comunque, manifestamente infondate.
4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presid nte ríO\ inenti Monica B (92(2n ( DEPOSITATO I