Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18100/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as continuability applies only to separate judgments, not single proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18100/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luciano Martelli's appeal inadmissible, rejecting his request to apply the crime of continued offense to judgments from separate proceedings. Martelli argued that temporal gaps and the titles of the convictions should allow for continuability, but the Court of Appeal correctly noted that this rule applies exclusively to distinct judgments. The Court found Martelli's arguments specific to single proceedings to be legally unfounded and thus dismissed the appeal without examining the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; The crime of continued offense can only be recognized between crimes judged by different sentences, as the decision on continuability is reserved solely to the judge of cognizance for crimes judged by him.

Parole chiave

Generato dall'IA
crime of continued offense separate judgments single proceedings inadmissibility of appeal judicial cognizance punibilità assenza di persecuzione sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato ha correttamente rilevato che la continuazione può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. solamente fra reati giudicati con diverse sentenze, essendo riservata unicamente al giudice della cognizione ogni decisione al riguardo per i reati da lui giudicati.
art. 671 cod. proc. pen
Il provvedimento impugnato ha correttamente rilevato che la continuazione può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLI LUCIANO nato in LIBIA il 05/12/1944 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Perugia rigettava l'istanza nell'interesse di Luciano Martelli, volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione ai reati giudicati con la sentenza della stessa Corte irrevocabile il 3 maggio 2019 e con la sentenza del Tribunale di Valench, riconosciuta in Italia con sentenza della Corte di appello di Roma irrevocabile il 19 settembre 2012.

2. Propone ricorso per cassazione Luciano Martelli, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.

3. Il provvedimento impugnato ha correttamente rilevato che la continuazione può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. solamente fra reati giudicati con diverse sentenze, essendo riservata unicamente al giudice della cognizione ogni decisione al riguardo per i reati da lui giudicati. Sicché sotto tale profilo la richiesta neppure poteva esaminarsi nel merito. La Corte di appello, inoltre, ha altrettanto correttamente illustrato come la continuazione non potesse essere riconosciuta neppure in relazione ai reati oggetto di separati giudicati, dando conto dei chiari indicatori ni senso contrario (pag. 2).

Le censure mosse nel ricorso, e in seguito ribadite anche con motivi aggiunti, non si confrontano con le ineccepibili risposte intervenute sotto entrambi i profili di cui sopra, continuando a sostenere l'esistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione per i reati anche giudicati nello stesso processo, sulla base di riferimenti al loro titolo e a distanze temporali, che neppure si addicono a quelle rilevabili fra i fatti separatamente giudicati. Si tratta, dunque, di censure tutte aspecifiche ovvero manifestamente infondate.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presid nte Ro to Binenti Monica B • DEPOSITATO