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Ordinanza — n. 18097/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific factual measurement on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding sentencing were too generic and failed to address specific points in the lower court's reasoning. The appellant complained about the denial of general mitigating circumstances and the penalty calculation without providing concrete factual analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely generic assertions that do not measure against the specific explanations provided in the contested judgment regarding the determination of the sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic arguments rejection sentencing motivation review lack of factual measurement court costs and fine divieto dell'arresto personale per debiti contravvenzione per eccesso di velocità adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDI DARIO nato a PALERMO il 18/10/1986 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava quella di primo grado, con la quale Dario Accardi era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione in punto di determinazione dei trattamento sanzionatorio, tramite generiche asserzioni che, in quanto tali non si misurano minimamente con le puntuali spiegazioni esposte nella sentenza (pag. 2), con riguardo sia al diniego della attenuanti generiche, sia alla dosimetria della pena.

3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Presidente Monica Qtt, DEPOSITATO IN CAN