Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments failing to prove procedural violations regarding continuous offense doctrine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's rejection of a request to apply the continuous offense doctrine, arguing against the court's finding of separate criminal intents. The court rejected these claims as generic and lacking any factual basis to demonstrate the alleged procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are generic and fail to substantiate the alleged violations of the continuous offense doctrine or the unity of criminal intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILPANI GIORGI nato in GEORGIA il 21/11/1986 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'istanza nell'interesse di Giorge Pilpani, volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogategli in diversi giudizi per i reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Reggio Calabria in data 4 agosto 2017, e per quello di furto aggravato commesso a Reggio Calabria in data 17 gennaio 2017.
2. Propone ricorso per cassazione Giorge Pilpani, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.
3. La motivazione adottata, riferendosi alle concrete modalità di consumazione dei reati, mostra di escludere la possibilità di ravvisare l'iniziale ideazione unitaria dei reati separatamente giudicati, sulla base di considerazioni che tengono conto della loro diversa tipologia e concertazione con correi diversi a distanza di diversi mesi. Le doglianze mosse nel ricorso svolgono critiche che intendono tutte apprezzare diversamente gli indicatori considerati in sede di merito, introducendo generiche rivalutazioni in ordine ai luoghi e alla distanza (di diversi mesi) dei fatti e altre assertive ricostruzioni dell'indicatore della diversità dei correi, per opporsi all'appropriato apprezzamento di merito della non unitarietà iniziale delle decisioni di commettere quel genere di reati. Si tratta, dunque, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati.
4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. „ Il Consigliere estensore Il Presidente f , i R leto Binenti pe r3e. DEPOSIT