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Ordinanza — n. 18094/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding excessive penalty increase for drug crimes continuation. The court rejected arguments about proportionality and factual comparisons. The appeal was declared inadmissible due to lack of merit. The court upheld the lower court's discretion in sentencing. The decision emphasizes judicial discretion in penalty increases. The ruling confirms the validity of the original judgment. The case involved drug trafficking and sentencing enhancements. The court found no legal error in the decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on penalty increases. The appellant argued the increase was disproportionate compared to the first trial's satellite crimes, citing differences in drug quantities and concurrent offenses. The court rejected these claims, stating the appeals lacked the capacity to challenge the substantive reasoning within the execution judge's discretionary powers.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen; Art. 73, 74 d.P.R. n. 309/1990: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the appellant's arguments fail to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning regarding the discretionary power of the execution judge to determine penalty increases for crime continuation.

Parole chiave

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continuation of crimes penalty increase drug trafficking execution judge discretion inadmissible appeal proportionality of sentence satellite crimes adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bari accoglieva l'istanza ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990 ascritto nel secondo giudizio rispetto agli altri di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con la stessa sentenza e con la sentenza resa nell'altro giudizio.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
pen nell'interesse di Renato Pepe, riconoscendo la continuazione fra i reati per i quali lo stesso era stato giudicato, con sentenze divenute irrevocabili in data 20 novembre 2005 e in data 8 gennaio 2019, considerando più grave il reato di cui all'art. 74 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE RENATO nato a BARI il 25/11/1983 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bari accoglieva l'istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen nell'interesse di Renato Pepe, riconoscendo la continuazione fra i reati per i quali lo stesso era stato giudicato, con sentenze divenute irrevocabili in data 20 novembre 2005 e in data 8 gennaio 2019, considerando più grave il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ascritto nel secondo giudizio rispetto agli altri di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con la stessa sentenza e con la sentenza resa nell'altro giudizio.

2. Propone ricorso per cassazione Renato Pepe, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione, in punto di determinazione dell'aumento per continuazione apportato in relazione ai reati giudicati nel primo giudizio e ritenuti satellite. I rilievi, ancora ribaditi con una memoria successivamente depositata, pongono a confronto l'entità degli aumenti di pena riferiti ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, censurando la sproporzione in eccesso della pena fissata per quelli di cui al primo giudizio.

La difesa svolge al riguardo apprezzamenti sul numero dei reati giudicati unitamente al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in contrapposizione a quelli di merito che mostrano motivatamente di apprezzare in concreto la gravità degli episodi giudicati nel primo processo, evidenziando la loro commissione in concorso, nonché la diversa tipologia e i quantitativi degli stupefacenti per come illustrati. Il ricorso, continuando a negare gli spazi decisionali del giudice dell'esecuzione ricollegabili all'apprezzamento dei fatti accertati, fa riferimento alle contestazioni intervenute nel secondo processo, introducendo considerazioni su mere qualificazioni e asserzioni sulle imputazioni nel secondo processo che, per la genericità, possono prestarsi a rappresentare solo parziali condizioni di assimilabilità di alcune caratteristiche dei fatti.

E ciò anche con riguardo al tipo di droga e ai suoi quantitativi, come citati nel ricorso, che risultano in ogni caso inferiori a di quelli indicati nel provvedimento impugnato (pag. 3). Sicché, i rilievi non hanno alcuna attitudine a porre in crisi la motivazione di merito posta a supporto delle valutazioni sugli aumenti di pena specificatamente fissati per ciascun reato satellite, nell'ambito dei poteri discrezionali in materia che possono riconoscersi al giudice dell'esecuzione.

3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con l conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente b rto Binenti Ionica DEPOSITATO IN CANCE LE