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Ordinanza — n. 18000/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for environmental crimes as grounds are generic, unfounded, and repetitive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18000/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible, ruling their grounds were manifestly unfounded and merely repetitive of the second-instance arguments. The defendants, responsible for transporting hazardous waste without authorization, argued either negligence or good faith based on a different license, but the court found these defenses insufficient given the obvious nature of the dangerous materials involved. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; Appeals based on generic, unfounded, or repetitive grounds are inadmissible, and the court's assessment of discretionary sentencing factors remains immune from cassation review absent logical or legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeals environmental crimes hazardous waste generic grounds discretionary sentencing good faith defense repetitive arguments inquinamento da metalli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 47 cod. pen
Mercurio Salvatore per l'applicazione dell'art. 47 cod.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 35314 del 20/05/2016
Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - ROSAMILIA
Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - P.G. in proc. La Selva
Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - Belluso e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALVARUSO STEFANO nato a PALERMO il 01/04/1988 CALVARUSO FRANCESCO nato a PALERMO il 25/05/1981 MERCURIO SALVATORE nato a PALERMO il 28/12/1970 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi risultano inammissibili, perché i motivi sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello. I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili dei reati ambientali in quanto effettuavano raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, senza la prescritta autorizzazione. Tutti e tre contestano la responsabilità. Mercurio Salvatore per l'applicazione dell'art. 47 cod. pen.; il suo ricorso risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello correttamente ha rilevato che in materia di reati colposi era preciso onere del ricorrente informarsi del possesso delle relative autorizzazioni, anche in considerazione del tìpo di rifiuti trattati (veicolo fuori uso e batterie al piombo), in assenza, peraltro, di comportamenti della Pubblica amministrazione fuorvianti (vedi Sez. 3, Sentenza n. 35314 del 20/05/2016 Cc., dep. 23/08/2016, Rv. 268000).

2. I ricorrenti Calvaruso Stefano e Calvaruso Francesco sostengono di essere in buona fede, in quanto titolari di autorizzazione per il commercio ambulante di materiale ferroso. La Corte di appello sul punto adeguatamente motiva, rilevando come l'elemento soggettivo del reato contravvenzionale non può escludersi per la sussistenza di un'autorizzazione per rottami ferrosi, in quanto i rifiuti trattati e trasportati erano pericolosi, speciali (tra i quali una carcassa di autovettura e batterie esauste). Rifiuti pericolosi facilmente riconoscibili, senza nessun comportamento della Pubblica amministrazione inducente errori di fatto. I ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, ma genericamente reiterano i motivi di appello.

3. Calvaruso Stefano e Calvaruso Francesco prospettano un vizio della motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello, invece, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'assenza di elementi positivi per la loro concessione e la presenza, per entrambi, di precedenti penali; inoltre, la Corte di appello rileva l'adeguatezza della pena (irrogata al minimo edittale) ai fatti di cui all'imputazione. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536;

Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo S