Cassation appeal dismissed for being generic, reiterative, and failing to confront the appellate court's specific reasoning on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because the grounds were manifestly unfounded, generic, and merely repetitive of the appellate court's arguments. The appellant failed to specifically confront the appellate judgment's detailed reasoning regarding the gravity of the drug possession and the discretion applied to general mitigating circumstances. Consequently, the court upheld the lower court's decision, emphasizing that the assessment of such mitigating factors lies within the unreviewable discretion of the trial judge absent logical or legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 610 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, unfounded, and do not specifically confront the reasoning of the judgment under review, as the assessment of general mitigating circumstances falls within the unreviewable discretion of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMENICI ENZO nato a ROMA il 22/03/1969 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e ritiene un vizio della motivazione sull'affermazione di responsabilità (destinazione dello stupefacente a terzi), senza altre specificazioni. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e in conseguenza la congruità della pena irrogata, nell'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in relazione ai numerosi precedenti penali.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Beiluso e altri, Rv. 249731). Sulla responsabilità la decisione impugnata adeguatamente motiva rilevando la natura e quantità delle droghe detenute (cocaina per 10 dosi singole medie e hashish per 1164 dosi singole medie, unitamente a strumenti per il confezionamento (coltello e bilancino di precisione).
Il ricorso in cassazione risulta sul punto molto generico. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il