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Ordinanza — n. 17997/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17997/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17997/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputato è stato rinvenuto dalla PG nel parco di Nebrodi con fucile e con i cani; la zona era vietata alla caccia. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 593 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17997/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputato è stato rinvenuto dalla PG nel parco di Nebrodi con fucile e con i cani; la zona era vietata alla caccia. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi violenza contro le autorità restrizioni accessorie atti impugnabili inoltro di querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 593 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSIGLIO NICOLO MARIO nato a ALCARA LI FUSI il 04/03/1968 avverso la sentenza del 18/09/2020 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputato è stato rinvenuto dalla PG nel parco di Nebrodi con fucile e con i cani; la zona era vietata alla caccia. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità.

2. La particolare tenuità del fatto e la non menzione della condanna nel certificato del casellario non risultano richieste al Tribunale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensor