Ordinanza — n. 17997/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputato è stato rinvenuto dalla PG nel parco di Nebrodi con fucile e con i cani; la zona era vietata alla caccia. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 593 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17997/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputato è stato rinvenuto dalla PG nel parco di Nebrodi con fucile e con i cani; la zona era vietata alla caccia. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSIGLIO NICOLO MARIO nato a ALCARA LI FUSI il 04/03/1968 avverso la sentenza del 18/09/2020 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputato è stato rinvenuto dalla PG nel parco di Nebrodi con fucile e con i cani; la zona era vietata alla caccia. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità.
2. La particolare tenuità del fatto e la non menzione della condanna nel certificato del casellario non risultano richieste al Tribunale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensor