Ordinanza — n. 17995/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen. e sulla sussistenza di aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Peraltro, nel caso in giudizio le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti all'aggravante dell'art. 80 T.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17995/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen. e sulla sussistenza di aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Peraltro, nel caso in giudizio le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti all'aggravante dell'art. 80 T.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARA ERANDO (CUI 01I5LZL) nato il 19/12/1978 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZErErirEiavviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen. e sulla sussistenza di aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Peraltro, nel caso in giudizio le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti all'aggravante dell'art. 80 T.
U. stup. Del resto, "E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale" (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - dep. 08/10/2019, LEONE DAMIANO, Rv. 27719601).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SO