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Ordinanza — n. 17994/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and lack of specific legal criticism against the lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17994/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and costs. The appellant argued against the lower court's finding of tax evasion based on the delivery of accounting documents to a third party. The court rejected this as a generic repetition of arguments already rejected on appeal, noting the lower court adequately proved the appellant's intent by failing to inform the recipient of the documents' contents.

Regesto Legislator

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Art. 10, d. Igs. 74/2000; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic complaints that merely repeat the grounds of the second instance without specific legal criticism, as the Court cannot review adequately motivated factual findings.

Parole chiave

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inadmissibility generic appeal tax evasion accounting documents dolo d'evasione second instance Cassazione elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 10, d. Igs. 74/2000
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 10, d.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - Cariolo e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOMAURO ENZO nato a SASSUOLO il 10/05/1972 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 10, d. Igs. 74/2000, poiché egli quale amministratore consegnava la documentazione contabile dell'azienda a Lucio Paganelli, relativa agli anni nei quali era stata omessa la dichiarazione fiscale, senza indicargli il contenuto della documentazione;

Paganelli non sapendo che si trattava della documentazione contabile non la custodiva idoneamente. La circostanza della consegna ad un terzo della documentazione contabile - proprio degli anni nei quali era stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi - per la Corte di appello costituisce la prova del dolo d'evasione. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente