Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of new legal assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded and generic. The appellant merely reiterated the appellate court's arguments without raising any new legal issues or censure. Consequently, the lower court's decision was upheld as legally sound, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassazione must reject an appeal if the grounds are manifestly unfounded and generic, or if the appeal requests a factual re-evaluation prohibited in the stage of legality, thereby upholding the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFRUNI COSIMO nato a CENTOLA il 15/03/1961 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici; inoltre, il ricorso richiede alla Cassazione una diversa valutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Reitera i motivi dell'appello senza censure di legittimità alla decisione impugnata. Sulla responsabilità la sentenza impugnata in maniera completa, adeguata motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come si configura il reato nell'omesso versamento dell'IVA senza una causa di forza maggiore in quanto l'imprenditore ha compiuto delle scelte quali quella di pagare i dipendenti (e la scelta non fa configurare la forza maggiore; vedi Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018 - dep. 26/11/2018, MOFFA GUERINO, Rv. 27431901). La scelta imprenditoriale di non pagare il debito fiscale configura, quindi, il dolo del reato.
2. Anche gli altri due motivi risultano inammissibili, in quanto il pagamento delle retribuzioni non può configurare l'attenuante dei particolari valori sociali (art. 62, primo comma, n. 1 cod. pen.), come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata; il pagamento delle retribuzioni costituisce, infatti, un obbligo contrattuale.
3. Il trattamento sanzionatorio è stato determinato nel minimo edittale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conversione della pena pecuniaria è stata motivatamente esclusa in relazione all'entità della somma evasa (gravità del reato). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. i
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Etisabetta ROSI • ke; DEPOSITAT