Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for lack of admissible grounds and manifest error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued for procedural violations regarding sentencing guidelines and generic mitigating circumstances, but the court held that only specific defects like consent issues or legal qualification errors are admissible. Furthermore, the court rejected the claim of legal error because the appeal lacked specific details, failing to meet the threshold for a manifestly obvious mistake.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for defects in consent, lack of correlation between request and judgment, or legal qualification errors; generic claims of procedural violations or unacknowledged mitigating circumstances without manifest error are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GERACE PIETRO nato a CINQUEFRONDI il 24/04/1981 RANIERI GIUSEPPE nato a VARAPODIO il 28/01/1961 avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di PALMI Ldato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Propongono ricorso in cassazione i due imputati (Ranieri Giuseppe e Gerace Pietro), con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e per una diversa qualificazione del fatto, il ricorso di Geraci; pena illegale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso di Ranieri.
2. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile; identicamente per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile, ipotesi che non sussiste in quanto il ricorso si limita genericamente a prospettare una diversa qualificazione senza alcuna specificazione (Sez. 6, Sentenza n. 11733 del 16/02/2012 Ud. - dep. 28/03/2012 - Rv. 252232 - 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrnete.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente