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Ordinanza — n. 17988/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17988/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and procedural costs. The appellant argued for violations regarding sentencing and mitigating factors, but the court found these grounds insufficient under the specific rules governing appeals against plea bargains. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the narrow exceptions allowing review of plea bargain decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 93 cod. pen.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for defects in the defendant's consent, lack of correlation between request and judgment, or erroneous legal qualification, excluding general violations of sentencing rules.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain review limits defect of consent requirement correlation of request and judgment erroneous legal qualification procedural costs award sentencing violation exclusion recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 93 cod. pen.
pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per la violazione di legge sulla applicazione dell'art. 93 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 93 cod. pen
pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per la violazione di legge sulla applicazione dell'art. 93 cod. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QEROSI MARJO nato il 28/05/1984 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAato avvignire artjJ udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per la violazione di legge sulla applicazione dell'art. 93 cod. pen. e per il giudizio di prevalenza delle attenuanti (unici motivi proposti) il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il.Presidente c: iis'betta Agi DEPOSITATA IN CANCEUEITA — 5 G 202