Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proper legal representation by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner failed to engage a qualified defense attorney as required by recent legislative amendments. Although the petitioner argued for personal submission of the appeal, the court emphasized that post-2017 reforms mandate representation by a specialist registered with the Cassation Court. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Following legislative amendments, cassation appeals against personal decisions must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGLIARI SILVANO nato a MILANO il 29/11/1968 avverso il decreto del 07/09/2021 del GIP TRIBUNALE di PESAROlàtc -td-g7Sitscn-trife-prartiTi udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, personalmente dalla parte («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento L.] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Etis)3.betta ROSI / Altill4 -1°1441 DEPOSITATA IN CANCI.' - 5 4G- -2022 IL C A N