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Ordinanza — n. 17987/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proper legal representation by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17987/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner failed to engage a qualified defense attorney as required by recent legislative amendments. Although the petitioner argued for personal submission of the appeal, the court emphasized that post-2017 reforms mandate representation by a specialist registered with the Cassation Court. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Following legislative amendments, cassation appeals against personal decisions must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility qualified defense attorney requirement specialist registration Cassation Court personal submission prohibition procedural costs and fines requisito della firma autografa difetto di legittimazione del ministero pubblico atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGLIARI SILVANO nato a MILANO il 29/11/1968 avverso il decreto del 07/09/2021 del GIP TRIBUNALE di PESAROlàtc -td-g7Sitscn-trife-prartiTi udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, personalmente dalla parte («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento L.] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Etis)3.betta ROSI / Altill4 -1°1441 DEPOSITATA IN CANCI.' - 5 4G- -2022 IL C A N