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Ordinanza — n. 17984/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed for inadmissibility due to lack of valid consent grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and procedural costs. The appellant argued for a review of the sentencing determination, but the court found this ground insufficient under the specific rules governing appeals against plea bargains. Consequently, the appeal was rejected because only defects in consent, correlation between request and judgment, or legal qualification of the act permit such reviews.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain judgments are admissible solely for defects in consent, lack of correlation between request and judgment, or erroneous legal qualification, excluding challenges to sentencing determinations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing review defect of consent requirement correlation between request and judgment legal qualification of facts sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME ABDOU nato il 01/04/1997 avverso la sentenza del 25/09/2021 del TRIBUNALE di TORINO-dato avviso alle partir: udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena (unico motivo proposto) il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Cs'abetta RO \ DEP IN OSITATA CANCEUERIA -1 A6 2022