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Ordinanza — n. 17981/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual arguments and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17981/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued against the conviction for personal drug use and sentencing, but the court found the arguments lacked specific legal criticism and merely repeated first-instance reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 546, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is articulated in facts without specific legal criticism, and the appellant must bear the costs of the proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic factual arguments lack of legal criticism court costs and fine personal drug use conviction imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in i favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 28675 del 24/09/2020
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZOLA EDOARDO nato a TREVISO il 19/02/1993 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto; peraltro, relativamente all'uso personale reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

2. Per il primo motivo si deve rilevare che la sentenza, pur non contenendo nell'epigrafe l'imputazione, nella motivazione specifica sia la norma violata (l'art. 73, quinto comma, T.U. stup.) e sia la condotta di detenzione della droga, indicando le quantità e modalità di detenzione; pertanto nessuna invalidità sussiste: "La mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo" (Sez. 3 - , Sentenza n. 28675 del 24/09/2020 Ud., dep. 15/10/2020, Rv. 279968 - 01).

3. per l'uso personale la sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come non può ritenersi un uso personale in relazione al dato ponderale e alla detenzione di un bilancino di precisione per la suddivisione in dosi. Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione, reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche di legittimità, alla decisione impugnata (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

4. Relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la presenza di precedenti penali ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La pena, del resto, è stata irrogata vicino al minimo edittale (mesi 6 di reclusione ed C 1.200,00 di multa). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in i favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI El abet10, - DEPOSiTATA