Cassation appeal dismissed for generic penalty complaint lacking specific factual grounds in drug trafficking case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the sentence was overly generic and failed to specify why the penalty exceeded the statutory minimum. The appellate court had adequately motivated its decision by distinguishing the types of drugs involved and noting the lack of evidence regarding purchase channels, while also applying statutory mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that this was a matter of merit review that was properly addressed in the lower instance, rendering the appeal invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 73, comma 5, T.U. stup. The cassation court rejects a generic complaint about excessive sentencing when the lower court has sufficiently motivated the decision by distinguishing specific facts and applying statutory mitigating circumstances, as such evaluations are not subject to review on appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIO SALVATORE nato a CAIVANO il 26/09/1986 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorre per cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione sulla determinazione della pena.
2. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è estremamente generico, si limita a ritenere eccessiva la pena, non nel minimo edittale. Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, rilevando la diversità delle droghe detenute, eroina e cocaina, e l'assenza di indicazioni sui canali di acquisto. Peraltro, sono state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche unitamente alla qualificazione dei fatti nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto motivata adeguatamente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI „Rlisabetta Rosi [DEPOSITATA IN CANCIELLE