Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17979/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses drug possession appeal as inadmissible due to lack of specific legal criticism and generic factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17979/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity, rejecting the claim that the lower court failed to properly assess personal use. The appellant argued the decision was unmotivated regarding the possession of hashish and weighing tools, but the court found the first-instance judgment adequately reasoned based on the defendant's income and family weight. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is articulated solely in facts without specific legal criticism, and if the lower court's decision is adequately motivated without contradictions or manifest illogicity.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic factual arguments drug possession sentencing personal use assessment court costs and fines manifest unfoundedness procedural economy reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - Cariolo e altri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETILLO GIULIANO nato a BENEVENTO il 20/02/1963 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto; peraltro, relativamente all'uso personale reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come non può ritenersi un uso personale in relazione al dato ponderale e al reddito del ricorrente e del suo nucleo familiare. La droga detenuta era hashish, gr. 40,80, ed era frazionata in diversi pezzi, con il possesso di strumenti idonei al confezionamento e alla suddivisione della sostanza (coltello e bilancino di precisione). Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione, reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche di legittimità, alla decisione impugnata (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

3. Relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità del reato e la personalità del ricorrente gravato anche da precedenti numerosi. La pena, del resto, è stata irrogata vicino al minimo edittale (mesi 8 di reclusione ed C 1.550,00 di multa). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore