Cassation appeal dismissed for being generic, repetitive, and failing to address the appellate court's reasoning on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Lorenzo Della Fumine was declared inadmissible because its grounds were manifestly unfounded, generic, and merely repetitive of the arguments made in the appeal. The appellant failed to engage with the appellate court's specific reasoning regarding the gravity of the offense and the lack of genuine repentance, instead making generic requests for mitigating circumstances under Article 73 of the Penal Code. The court ruled that the decision on mitigating circumstances falls within the discretionary power of the trial judge, which is immune from cassation review unless vitiating logical or legal errors exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, generic, and repetitive of the appeal, particularly when the lower court has adequately reasoned on the discretionary assessment of mitigating circumstances without logical or legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA FEMINE LORENZO nato a NAPOLI il 04/01/1983 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e in conseguenza la congruità della pena irrogata, nell'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la confessione, relativamente all'arresto in flagranza, appare tesa a captare un benevolo trattamento sanzionatorio e non un'effettiva resipiscenza.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Angelo M t o SOCCI I Il Presidente DEPOSITATA - IN Wsabetta ROSI P CANCELLERI