Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17977/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of legal violation regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17977/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and generality. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over contested recidivism, but the lower court correctly applied the law by finding the sentence congruent with the crime's gravity. The court ruled that since the statutory minimum was not breached, the denial of these circumstances was merely a calculation element, not a legal violation warranting review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances constitutes a legal violation only when the judge applies a sentence below the statutory minimum; otherwise, it is a mere calculation element and cannot ground an appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances recidivism statutory minimum penalty inadmissible appeal manifest unfoundedness criminal sentencing calculation element attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627
(Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LUCIANO nato a NAPOLI il 10/11/1967 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; tit(AP4e4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata; inoltre, lo stesso è generico. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, e con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione, relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, rilevando come la pena irrogata risulta congrua alla modalità della condotta e alla gravità dei fatti.

Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Eli betta .OS DEPOSITATA IN CANCE!.LEFA = 5