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Ordinanza — n. 17976/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for tax fraud due to manifestly unfounded and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17976/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals inadmissible for manifestly unfounded, generic, and repetitive grounds that failed to engage with the lower court's reasoning. The appellants, Vincenzo Alongi and Giuseppe Magarelli, challenged a conviction based on the use of 8,833 invoices for non-existent operations involving deceased or non-existent entities. The court rejected the appeals because they merely reiterated the appeal arguments without providing new factual analysis, violating the principle that facts cannot be re-evaluated in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds addressing the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments that do not confront the judgment's motivation are inadmissible.

Parole chiave

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tax fraud conviction inadmissible appeal manifestly unfounded generic grounds legality proceeding repetitive arguments tax evasion spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALONGI VINCENZO nato a SAN CATALDO il 15/11/1968 MAGARELLI GIUSEPPE nato a MILANO il 21/09/1973 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; ‘,741)20. M21,0c c.3

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi risultano inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, generici, reiterativi dei motivi di appello e articolati in fatto. Richiedono, inoltre, una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come numerosi sono gli elementi per la configurazione del reato, ovvero le numerose fatture utilizzate (autofatture in N. di 8833 e per un importo di 16.124.353,19 euro) dalla società erano per operazioni inesistenti (materiali ferrosi di rilevante quantità) e le fatture erano relative a soggetti già deceduti al momento dell'emissione, o inesistenti.

I due ricorrenti dalla visura risultavano essere entrambi gli amministratori di diritto della società. I ricorsi, articolati in fatto, reiterano genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ,