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Ordinanza — n. 17973/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded regarding recidivism. The appellant argued against the application of recidivism, but the appellate court had already provided specific reasoning linking the current offense to a prior street drug trafficking process. The court rejected these arguments because the appeal merely reiterated the lower court's reasoning without offering specific legal or factual criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; In appeals concerning recidivism, a generic repetition of lower court reasoning without specific legal or factual criticism renders the appeal inadmissible for lack of motivation.

Parole chiave

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recidivism application inadmissible appeal generic arguments street drug trafficking procedural dismissal recidiva nell'infrazione criminalità persistente sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ FRANCO GIUSEPPA
(In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ FRANCO GIUSEPPA, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WEMBA RAYMOND nato il 10/10/1992 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, applicazione della recidiva, adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità dalla sentenza impugnata. La Corte di Appello (ed il giudice di primo grado) ha motivato sull'applicazione della recidiva rilevando la sussistenza di precedenti penali, rientrando con il reato in giudizio nel giro dello spaccio da strada. Del resto, «In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ FRANCO GIUSEPPA, Rv. 27478201).

Il ricorso, sul punto, articolato in fatto, risulta estremamente generico, e si limita a reiterare le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Mat