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Ordinanza — n. 17972/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against a settlement sentence lacking explicit acquittal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17972/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's settlement sentence did not explicitly address acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of the legal qualification, but the Court held that such appeals against settlement sentences are barred unless they concern illegal sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible for challenging legal qualification, as party agreement implies a waiver of all grievances except those regarding illegal sentencing.

Parole chiave

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settlement sentence inadmissible appeal legal qualification acquittal grounds waiver of grievances Cassation procedure illegal sentencing remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo" (Sez.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - Hoxha e altro
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - Casero
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - LEONE DAMIANO
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINARO UMBERTO nato a CATANIA il 30/11/1993 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAicrato avviso alle partuì udita la relazionesvolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Del resto, "E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo" (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - dep. 08/10/2019, LEONE DAMIANO, Rv. 27719601). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore ,.-- Il Presidente Angelo Matteo SOCCI DEPOSITATA tlisa/beàa ROSI IN CANCELLERIA / , c". , 0 1