Cassation appeal dismissed for generic penalty claim lacking specific factual motivation requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by the defendant was declared inadmissible due to the generic nature of the claim regarding excessive sentencing. The lower court had adequately motivated the penalty by considering the defendant's prior criminal record and the offensiveness of the act, while noting the sentence was near the statutory minimum. The court ruled that detailed justification is not required when the sentencing parameter is evident in the overall argumentative text of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 587 c.p.p.; In cases where a sentence below the average statutory range is imposed, specific detailed motivation is not required if the evaluative parameter is discernible from the judgment's overall argumentative text.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALI nato il 02/03/1987 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorre per cassazione, l'imputato con un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione sulla determinazione della pena.
2. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è estremamente generico, si limita a ritenere eccessiva la pena. Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, rilevando i precedenti penali dell'imputato e la offensività del fatto. La pena, del resto, è stata contenuta vicino al minimo edittale. In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
Nel nostro caso la Corte di appello ha valutato la confessione del ricorrente escludendo la recidiva. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI ITATA - D ePOS Elisabetta Rosi