Cassation appeal dismissed as inadmissible for procedural defect regarding plea bargain sentencing under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a plea bargain sentence on grounds not permitted by law. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding the personal use of drugs, but the court held that such appeals against plea bargains are strictly limited to defects in consent, lack of correlation between request and sentence, or erroneous legal qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for defects in consent, lack of correlation between request and sentence, or erroneous legal qualification; claims of omitted reasoning on specific sentencing articles are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BARHMI ABDERRAHIM nato il 23/03/1993 avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di TRENTO'dato avviso alle -ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per uso personale dello stupefacente.
2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI isabetta Rosi DEPOSITATA IN CANCELLERIAIL