Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17968/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding unproven content of counterfeit music discs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17968/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded and generic. The appellant argued that the court failed to verify the actual content of the counterfeit CDs and DVDs, despite their photocopied covers, while the lower courts correctly identified the crime of possession and sale of infringing copies. The court rejected the appellant's subjective doubts as lacking objective evidence, affirming that the presence of counterfeit markings and unauthorized reproduction constitutes the offense under Article 648 of the Penal Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and generic, as subjective doubts about the content of counterfeit media without objective evidence do not constitute a valid legal violation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility counterfeit music discs possession of infringing copies generic appeal grounds Article 648 Penal Code subjective doubt evidence SIAE trademark violation prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - Hamoudi
Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012 - Mbaye
Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, causa C-20/05
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA AMADOU nato il 11/06/1968 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un solo motivo di ricorso: violazione di legge relativamente al mancato accertamento del contenuto dei supporti contraffatti (anche se muniti di copertina fotocopiata nessuno aveva mai accertato neanche a campione il loro contenuto effettivo).

2. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste oltre alla mancanza del contrassegno SIAE anche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalle copertine fotocopiate - anche il marchio SIAE - e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501). Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per la detenzione, dei supporti contraffatti, per la vendita: "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno2 (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012 - dep. 01/02/2013, Mbaye, Rv. 25504501).

Il ricorrente esprime dei dubbi soggettivi (non si può escludere che il contenuto dei supporti sia quello indicato dalle cover fotocopiate o fossero vuoti) peraltro in maniera solo dubitativa, senza riferirsi ad elementi oggettivi del processo. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI (1 betta RosÀ 9/4"1/4 DEPOSITATA IN CA n