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Ordinanza — n. 17966/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere factual complaints lacking manifest illogicality in sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17966/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing reasoning regarding three occasions he was caught outside his home while on house arrest. The court ruled that the appeal consisted solely of factual complaints without demonstrating manifest illogicality in the arguments supporting the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in cassation against sentencing decisions are inadmissible if they consist merely of factual complaints or do not manifestly demonstrate illogicality in the reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Manifest Illogicality Factual Complaints House Arrest Sentencing Review Inadmissible Appeal aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGO GIAN PAOLO nato a MILANO il 11/10/1971 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge e nella quale sono descritte le tre occasioni nelle quali l'imputato fu colto fuori dalla abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari e fornì giustificazioni rivelatisi senza fondamento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore l Presidente AngelotTanzo PierlOgi ' Stefano DEPOSITATA IN CA rrwk - 5 2022 CANCELLI