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Ordinanza — n. 17965/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being fact-based complaints and generic regarding missing evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17965/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued prescription of the crime, incorrect reasoning for liability, and lack of decisive evidence. The court rejected these claims because the first relied on recidiva effects, the second consisted of mere factual complaints without logical flaws, and the third was too generic to refute the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or generic allegations lacking specific arguments to refute the lower court's reasoning are inadmissible in the stage of legality.

Parole chiave

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inadmissibility appeal mere factual complaints generic evidence allegation recidiva prescription stage of legality motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA MARIO nato a NAPOLI il 03/09/1961 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato non essendosi il reato prescritto prima della sentenza di secondo grado stanti gli effetti della recidiva e delle sospensioni del processo sul computo della prescrizione. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che concerne il mancato espletamento di una prova decisiva, risulta generico per non adduce argomenti che confutino l'assunto adottato dalla Corte di appello (già approfondito esame del teste, completezza dell'istruttoria). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consi liere estensore il I Presidente Angelp qostanzo Pierljii Di Stefano DEPOSITATA IN CANCELLMA — 5 2022 IL CANCEI