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Ordinanza — n. 17963/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as first ground lacks appeal record and second ground is unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17963/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground regarding recidivism was rejected because it was not included in the appellate act, while the second ground concerning mitigating circumstances was deemed manifestly unfounded due to the appellant's serious criminal history. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay expenses and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if a ground is not deduced in the appellate act or is manifestly unfounded due to the appellant's prior criminal record.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism requirement mitigating circumstances appellate act defect criminal history procedural dismissal fine fund penalty recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELENTANO ALESSANDRO nato a NOVARA il 04/06/1994 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che concerne l'applicazione della recidiva non risulta dedotto con l'atto d'appello e, quindi, è inammissibile davanti a questa Corte. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato poiché la Corte ha adeguatamente illustrato il criterio seguito per l'esercizio dle suo potere discrezionale evidenziando i gravi precedenti penali (due rapine, un'estorsione, lesioni e porto d'arma).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo C70 Pierluigi Stefano DEPOSITATA IN CANCELLERIA — 5 MAi 2022 / IL CAN RE