Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17962/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inadmissibility of evidence and non-absorption of aggravated assault charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17962/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the first ground regarding evidence misinterpretation was not raised in the appellate act. The second ground concerning the non-absorption of an aggravating circumstance for assaulting police officers was rejected as legally unfounded. The court ruled that this special aggravating element introduces a distinct disvalue not covered by the base crime of public official resistance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: The aggravating circumstance for assaulting police officers constitutes a specializing element that is not absorbed by the crime of resistance to a public official when it concurs with the crime of intentional injury.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance public official aggravating circumstance police officer assault non-absorption rule inadmissible appeal specializing element Corte di Cassazione nuove allegazioni di diritto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen.
nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato perché deve ribadirsi, in senso contrario, che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n.
Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, Tomasin
(Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, Tomasin, Rv.
Sez. 6 n. 57234 del 09/11/2017, De Feo
Sez. 6 n. 57234 del 09/11/2017, De Feo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVEBHOSE OSAGIE nato il 01/08/1981 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce travisamento della prova, non risulta dedotto con l'atto di appello sicché è inammissibile davanti a questa Corte; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che concerne il mancato assorbimento della aggravante ex art.576, comma primo, n. 5, cod. pen. nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato perché deve ribadirsi, in senso contrario, che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente dì polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, perché tale aggravante introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte attuate contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, Tomasin, Rv. 282423;

Sez. 6 n. 57234 del 09/11/2017, De Feo, Rv. 272203). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Angelo Co gnzp-! r Presidente Pierluigi pi Stefano DEPOSITATA IN CANC LEA - 5