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Ordinanza — n. 17961/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of generic mitigating circumstances and adverse prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the maximum extension of generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal had already emphasized his unfavorable criminal history and lack of favorable elements. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly applied the law regarding the denial of such mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already rejected in the second instance without new elements, particularly when the lower court has properly assessed the absence of generic mitigating circumstances and the defendant's adverse prior record.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances prior criminal record manifestly unfounded Cassation procedure esame di cassazione azione di responsabilità accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIVEROTTI STEFANO nato a MACERATA il 04/05/1962 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, che reitera le deduzioni sviluppate in appello e concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha idoneamente rimarcato in senso sfavorevole i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi di valutazione favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q., M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consi re estensore l Presidente Angel tanzo PierligjDfStefano DEPOSITATA IN CANCEtERIA -5 Ni,) 2022 IL CANCELLI -RE ES