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Ordinanza — n. 17960/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being mere factual complaints lacking logical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17960/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the factual motivation behind a liability declaration for a crime, arguing it was incorrect. The court rejected this because the appeal consisted solely of factual grievances without demonstrating a manifest logical error in the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is based merely on factual complaints or doubts without demonstrating a manifest logical error in the court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest logical error factual grievances Supreme Court review procedural admissibility alibi carenza di credibilità oggettiva verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LALI SAMIR (CUI C0023G3) nato il 01/02/1999 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo C tan'zo Pierluig/I Stefano .e; DEPOSITATA IN CANCFLLERI - 5 M6 2022 IL C ANCE,L