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Ordinanza — n. 17959/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed because first ground raised for the first time violates procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17959/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground of appeal, alleging a violation of Article 63 of the Code of Criminal Procedure, was rejected because it was raised for the first time before the Supreme Court. The court held that such late introduction of arguments violates procedural rules, while the remaining grounds were deemed insufficient to overturn the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 63 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Arguments raised for the first time before the Court of Cassation are inadmissible as they violate the principle of procedural economy and the right to defense.

Parole chiave

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procedural economy first time raising inadmissible appeal Cassazione rules procedural violation diritto di non autoincriminarsi eccezioni difensive difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 63 cod. proc. pen
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANI ANGELICA nato a BOEBLINGEN( GERMANIA) il 01/07/1971 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. risulta proposto per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, sicché inammissibile. Considerato che il secondo motivo di ricorso e i motivi contenuti nella memoria successivamente depositata propongono una ricostruzione alternativa del fatto senza evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento che regge la sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Présidente Ange ostanzo Pier