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Ordinanza — n. 17958/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as late filed, violating procedural time limits under Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17958/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline for submitting written arguments. The appellant submitted the motion on November 8, 2021, which was after the October 15, 2021, deadline set by the Milan Court of Appeal following the May 26, 2021 judgment. The court ruled that the delay violated Articles 585 and 544 of the Criminal Procedure Code, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, 544 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the time limit for submitting written arguments is inadmissible, and the appellant is condemned to pay the costs and a fine.

Parole chiave

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late appeal filing procedural time limits Criminal Procedure Code inadmissible appeal court costs and fine delitto contro l'ambiente audizione delle parti responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 585 c.p.p.
Art. 544 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZONI PATRIZIO ALESSANDRO nato a MILANO il 04/02/1979 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO(da t o- avviso alle part[ udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso risulta tardivo ex artt. 585 e 544 cod. proc. pen. - perché è stato depositato 1'8/11/2021, dopo la scadenza del termine ultimo per proporlo (15/10/2021) posto che la sentenza fu emessa il 26/05/2021 con fissazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione - e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il sidente Angel yg amo Pie