Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being based on mere factual complaints without manifest illogicality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal responsibility, the lack of leniency for the offense's particularity, and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints rather than demonstrating manifest illogicality in the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on factual complaints without demonstrating manifest illogicality in the reasoning of the lower court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO FILIPPO PINO nato a MILANO il 08/10/1984 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il quale per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge.
Valutato che il secondo motivo di ricorso nel contestare la motivazione relativa al disconoscimento della particolare tenuità del fatto non si confronta con la motivazione della sentenza che rimarca l'abitualità della condotta delittuosa desumendola dai plurimi precedenti penali anche specifici. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, è manifestamente infondato poiché la Corte ha adeguatamente giustificato il suo giudizio ricordando che i precedenti penali a carico dell'imputato sono plurimi e anche specifici e che, per altro verso, la pena è stato determina nel minimo edittale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Presidente Angelo ostanzo Pi rI i Di Stefano D E 0-0 è"--I TATA IN CANCELLERIA -s 6 2022 IL