Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17956/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unsupported by arguments, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17956/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible due to its absolute genericity and lack of supporting arguments. The appellant, El Bouazaoui Hicham, filed a generic request without providing specific grounds to substantiate his claims against the Milan Court of Appeal's decision. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be supported by specific arguments; a generic request lacking substantive grounds is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic request lack of arguments procedural costs Corte di Cassazione decisione incidentale impugnabile motivi di cassazione probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUAZAOUI HICHAM nato il 28/06/1984 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, poiché risulta assolutamente generico limitandosi a enunciare dei motivi senza in alcun modo corredarli di argomenti a sostegno, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il sidente Angel ostanzo PierluiI li Stefano DEPOSITATA IN CAN ..41.ERIA P, 2021 — IL CANCE. ILRE ESPERTO