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Ordinanza — n. 17955/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as lower court adequately illustrated criminal persistence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17955/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Aida Matt inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Matt argued that the Court of Appeal failed to correctly justify the application of recidivism based on his criminal history. The court ruled that the lower court sufficiently demonstrated the progressive expansion of the defendant's criminal persistence over the years.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning on recidivism adequately illustrates the progressive nature of the criminal persistence without requiring further elaboration.

Parole chiave

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recidivism application criminal persistence appeal inadmissibility procedural costs Cassazione ruling recidiva nell'infrazione adulterio procedura di protezione degli adulti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIDA MATT nato a LIBREVILLE( GABON) il 04/03/1993 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; 415.61/21 Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della applicazione della recidiva, è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente illustrato (p. 3-4) il progressivo ampliarsi della pervicacia criminale espressa dall'imputato negli anni e nonostante le precedenti condanne subite.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il residente Angelo bsjnnzo Pierlui Di Stefano DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 M4 2022