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Ordinanza — n. 17953/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints without logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17953/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility, arguing generic factual errors in the reasoning. The court rejected this because the complaint consisted only of factual grievances without demonstrating a manifest logical flaw in the argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is based solely on factual complaints or mere dissatisfaction with the reasoning, failing to demonstrate a manifest logical error in the court's argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints manifest logical error criminal responsibility Supreme Court review motivazione inadeguata delle censure costituzionali spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE KOLY nato il 02/11/1999 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta, peraltro genericamente, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Sòstro PierluigrStefano DEPOSITATA IN CANCEI.A.r.RU1/4 AG,_ 2022 R