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Ordinanza — n. 17951/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17951/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE VITTORIO nato a SAN PAOLO DI CIVITATE il 23/12/1965 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva e l'entità della pena inflitta, risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato i molteplici e gravi precedenti penali dalla condanna per i quali è derivato un periodo di detenzione quasi decennale e rispetto ai quali la reiterazione di una condotta delittuosa, all'interno di un carcere e nella forma eclatante descritta nel capo dì imputazione, ragionevolmente è stata intesa come espressione di insensibilità alla sanzione e indice di «particolare e persistente attitudine a violare le norme penali» (p. 3).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17951/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3).

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori testimone a carico gravi addebiti penali crimine di guerra pena di morte
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE VITTORIO nato a SAN PAOLO DI CIVITATE il 23/12/1965 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva e l'entità della pena inflitta, risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato i molteplici e gravi precedenti penali dalla condanna per i quali è derivato un periodo di detenzione quasi decennale e rispetto ai quali la reiterazione di una condotta delittuosa, all'interno di un carcere e nella forma eclatante descritta nel capo dì imputazione, ragionevolmente è stata intesa come espressione di insensibilità alla sanzione e indice di «particolare e persistente attitudine a violare le norme penali» (p. 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P,sJnte Angel ostanzo Pierluig i Stefano , DEPOSITATA IN CANCELLF_RIA 5 MO2Z IL CANCELUERE