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Ordinanza — n. 17950/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic factual complaints lack manifest illogicality in argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17950/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the factual basis of the criminal responsibility declaration using generic and conjectural arguments. The court rejected this because such complaints constitute mere factual grievances rather than demonstrating manifest illogicality in the underlying reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it consists merely of factual grievances without demonstrating manifest illogicality in the argumentation supporting the claim.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogicality standard generic factual complaints criminal responsibility declaration procedural costs and fine attendibilità dei testimoni allegazioni fattuali non credibili atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANCHI AHMED nato il 25/10/1985 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta, peraltro in termini del tutto generici e congetturali, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Angel ostanzo Pierluigi fano DEPOSITATA IN CANCELLF.R1A ..;:.~ 5 MAy2O2Z / IL CA NCEI HI k ESP