Italian court dismisses appeal as grounds are manifestly unfounded due to discretionary sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and conditional sentence suspension, but the lower court had already justified its discretionary decision based on the defendant's aggravating conduct during the precautionary phase. The court ruled that the lower court adequately explained why these factors precluded a favorable prognosis, rendering the appeal's claims manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on alleged lack of motivation is inadmissible if the lower court has adequately illustrated the reasons for exercising its discretionary power regarding mitigating circumstances and conditional sentence suspension.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUNDI EZEKIEL nato il 12/01/1996 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il motivo di ricorso, che concerne vizio della motivazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché la Corte ha adeguatamente illustrato le ragioni dell'esercizio del suo potere discrezionale evidenziando la condotta dell'imputato nel corso del procedimento cautelare, che ha determinato l'aggravamento della misura, e il suo tentativo di impossessarsi di una pistola d'ordinanza non incongruamente ritenendole rilevanti anche per escludere una prognosi favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il residente Angelo stanzo Pierlui ano Ls77\ DEPOSITATA IN CANCELLERIA 5 A9 2022 IL CANCEL