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Ordinanza — n. 17946/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge regarding recidivism application. The court upheld the lower court's finding of increased danger based on illegal residence and drug trafficking intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the correct application of recidivism, arguing against the conviction's severity. The court rejected this claim, noting the appellant's illegal residence, prior criminal record, and violent conduct intended to evade control while maintaining an illicit drug income source.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has clearly established that the defendant's illegal residence, prior record, and violent behavior aimed at evading control demonstrate increased dangerousness, rendering the recidivism application correct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism application illegal residence Italy drug trafficking intent increased dangerousness procedural costs fine Corte di Cassazione risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NGOUDA SOW nato il 07/09/1990 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della applicazione della recidiva è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha congruamente evidenziato che l'imputato risiede senza permesso nel territorio italiano, ha precedenti penali e la condotta violentemente oppositiva al pubblico ufficiale che lo sottoponeva a controllo è da ricondurre all'intento di sfuggire al controllo per mantenere la sua fonte illecita di reddito (spaccio di droga) così palesando l'incrementarsi della sua pericolosità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Fresidente Angelo o4tanzo Pierluigi Stefano DEPOSiTATA IN CANCELY_FMA L CANCt4 R