Italian court dismisses appeal against home detention breach as mere factual complaints lacking legal illogic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for a home detention breach based on a missed doorbell response. The court ruled that the appeal consisted only of factual grievances without demonstrating a manifest illogical argument in the reasoning supporting the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on factual complaints rather than manifest illogical arguments in the reasoning of the lower court decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ALESSANDRO nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/09/1991 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, che coptesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge, fondata sulla puntale indicazione delle ragioni per le quali la mancata risposta al citofono dell'abitazione nella quale l'imputato doveva stare ristretto agli arresti domiciliari ha fatto ritener provato ch'egli fosse assente (orario pomeridiano e non notturno, allertamento del padre mediante comunicazione telefonica e sua risposta che il figlio probabilmente stava dormendo, vana reiterazione del controllo trascorso un quarto d'ora).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore I residente Angelo cr,_izo Pierlu tefano DEPOSITATA IN CANCP.I.LERIA G 2022 IL